Servizi anagrafici online

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L'ANPR è la banca dati unica che semplifica i servizi anagrafici per tutti.

Scopri i servizi anagrafici: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/

 

  • Cambio di residenza *** Open or Close

    L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).

    E' possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

    • cambio di abitazione all'interno del Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero

    • emigrazione all'estero

    Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.

    Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci. (art. 75 e 76 del DPR 445/2000)

     

    Documentazione da presentare

    • dichiarazione di residenza, sottoscritta dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza

    • documento d'identità di tutti i sottoscrittori

    • patente di guida italiana se posseduta

    • ulteriori documenti in casi particolari

    Casi particolari: 

    Cittadini non italiani

    • In caso di cittadini stranieri (extracomunitari), è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato A: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In caso di cittadini comunitari, per la prima iscrizione è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In generale, il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

     

    Minori
    Se il cambio di residenza riguarda un minore presso uno dei due genitori, il genitore assente può esprimere l'assenso al trasferimento presentandosi di persona allo sportello oppure inviado il modulo "Residenza minori: assenso altro genitore", presente nella sezione "Modulistica". In entrambi i casi è necessario allegare copia di un documento di identità valido.


    Richiesta di residenza all'estero

    Per i cittadini non italiani: con l'invio del modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero" il richiedente sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
    Per i cittadini italiani: nel caso il richiedente intenda trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno, il cittadino italiano può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero". In tal caso, il cittadino è obbligato a recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Si consiglia di leggere le istruzioni nell'ultima pagina del modulo.

     

    Come fare la richiesta

    Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

    • per email all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it o tramite PEC a info@pec.comune.montopoli.pi.it, presentando la modulistica firmata e scansionata con allegati i documenti di identità (gli allegati devono essere inviati in PDF e possono essere firmati anche digitalmente).

    • consegnando i moduli al protocollo, unitamente alle fotocopie dei documenti previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI

    • per posta a mezzo raccomandata: Comune di Montopoli in val d'Arno - Servizi Demografici, Via Guicciardini, 61 – 56020 Montopoli V.A. (PI)

    • presentandosi di persona allo sportello anagrafico, esclusivamente previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI

    Le variazioni anagrafiche si possono effettuare direttamente sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) accedendo con la propria identità digitale al sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it


     

    Costi/Tariffe

    Le pratiche di residenza non hanno costi e non sono necessarie marche da bollo

     

    Tempi

    Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione verrà effettuata la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.

    Al momento della gestione della pratica, l'ufficio invierà  le comunicazione di avvio procedimento all'interessato e ai controinteressati. La variazione di residenza verrà trasmessa telematicamente alla competente Motorizzazione Civile. Si informa che la Motorizzazione Civile non invierà alcun tagliando all'interessato a seguito di variazione di residenza. Una attestazione contenente le informazioni su tutte le variazioni avvenute potrà essere scaricata collegandosi al Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it. Per segnalare errori e chiedere informazioni sullo stato della pratica è necessario contattare il numero verde della Motorizzazione 800 232323.

    Gli accertamenti verranno svolti a seguito della dichiarazione resa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione s'intende confermata.

    Nel caso in cui l'accertamento della dimora abituale dia esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

    In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alla competente autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

    Modulistica

     

    Pratiche correlate

    Chi cambia residenza deve presentare anche denuncia ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

     

    Normativa

    DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015

    Decreto Legge 47/2014 art. 5

    Legge n. 35/2012 art. 5

    Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno

  • Rilascio certificati anagrafici *** Open or Close

    L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relative a situazioni anagrafiche pregresse.

    L'Ufficio può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:

    • certificati di residenza

    • certificati di stato di famiglia

    • attestazioni o certificazioni di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse

    I certificati anagrafici, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, devono essere sostituiti da autocertificazione.

    Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio i certificati anagrafici occorrente per i procedimenti di loro competenza e per motivi inerentile proprie finalità istituzionali. Quindi, in linea di massima, tali documenti potranno essere richiesti dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito giudiziale.

     

    Requisiti:

    Chiunque può chiedere certificazioni anagrafiche.

    Se il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico), il richiedente deve motivare il proprio interesse.

    Viene considerata motivata una domanda che comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche; 1) istanza scritta; 2) enunciazione dell'interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del finedella tutela; 4) situazione che l'ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.

     

    Come fare la richiesta:

    I certificati si richiedono all'Ufficio Anagrafe:

    • personalmente presentandosi allo sportello dell'Ufficio, previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link  https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI (è richiesta una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Sono previsti diritti di segreteria);

    • per posta ordinaria (allegando alla richiesta sottoscritta la copia di un documento di identità del richiedente, una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria);

    • per posta elettronica all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    • per PEC all'indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    Si raccomanda:

    • in caso di invio per posta o per e-mail, di firmare la richiesta inviata e di trasmettere copia del documento di identità leggibile

    • di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti

    I documenti richiesti a mezzo posta elettronica e PEC saranno restituiti al richiedente con lo stesso mezzo.

     

    I certificati anagrafici possono essere scaricati direttamente dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) accedendo con la propria identità digitale al sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it

     

    I certificati generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico (QRCODE) in alto a destra sul certificato) che punta all'originale conservato sui server ANPR e hanno, per effetto delle varie normative (CAD + regole tecniche + circolare sul contrassegno elettronico), lo stesso valore dell'originale.

     

    Costi/Tariffe:

    I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all'imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l'uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell'allegato B del DPR 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.

    A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare sia l'uso dei certificati, sia la norma di legge che ne prevede l'esenzione. Nei casi in cui sono previsti (come sopra indicato), i diritti di segreteria sono quantificati in; € 0,26 per i certificati esenti bollo e € 0,52 per i certificati in bollo.

     

    Modulistica:

     

    Normativa:

    Allegato B del DPR 642/1972