Servizi demografici

 

Collegi elettorali Montopoli in Val d'Arno.

 

ELEZIONI POLITICHE 2018. SI VOTA IL 4 MARZO.

Il 28 dicembre 2017 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

 

Nella stessa data il Presidente della Repubblica ha firmato i seguenti provvedimenti:

 decreto di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 decreto di assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica;

 decreto di assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati.

 

La prima riunione delle Camere avra' luogo il giorno 23 marzo 2018.

collegi elettorali

  • Elettorale Open or Close

    Responsabile Ufficio
    Elena Petralli
    info@comune.montopoli.pi.it
    e.petralli@comune.montopoli.pi.it

    Collaboratore
    Federico Meli
    f.meli@comune.montopoli.pi.it

    Tel. Ufficio
    0571 449801
    0571 449836

    Casella PEC:
    info@pec.comune.montopoli.pi.it

     

    Dove
    Piano terra del palazzo comunale

    Orario
    Il Martedì ed il Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.


    COSA FA L'UFFICIO ELETTORALE?
    L'ufficio elettorale ha la funzione di gestire le liste degli elettori (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, etc..) italiani e comunitari aventi diritti al voto. L'ufficio inoltre si occupa dell'albo delle persone chiamate a far funzionare il seggio elettorale (presidenti e scrutatori) e della commissione elettorale comunale. In caso di elezioni l'ufficio svolge tutte le operazioni e gli adempimenti previsti, dalla stampa e notifica della tessera elettorale alla raccolta dei dati dei seggi elettorali, terminata la votazione.

    REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

  • Stato civile Open or Close

    Il servizio di Stato Civile ha la funzione di registrare in atti ufficiali aventi prova legale i fatti principali della vita delle persone: nascita, acquisto e perdita della cittadinanza, matrimonio, morte. L'ufficiale dello stato civile riceve dichiarazioni e documenti che vengono iscritti o trascritti e annotati nei registri e che documentano fatti o atti che danno origine allo status delle persone e ne determinano i mutamenti.

    Gli atti dello Stato Civile definiscono le diverse situazioni giuridiche, con la possibilità di farle valere in giudizio, oltre a svolgere una funzione di pubblicità in quanto, provvedimenti diversi devono essere annotati sugli atti per essere resi conoscibili ai terzi interessati.

    • Denuncia di Nascita
    • Pubblicazioni di Matrimonio
    • Celebrazione Matrimoni Civili
    • Separazione personale dei coniugi
    • Divorzio
    • Cittadinanza Italiana
    • Denuncia di Morte
    • Rilascio estratti, certificati, copie integrali

     

    DENUNCIA DI NASCITA
    La denuncia di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione può essere resa:

    • entro dieci giorni, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel Comune di residenza dei genitori;
    • entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

    Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo degli stessi, la dichiarazione va presentata davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

    MODALITA'

    Il denunciante o i denuncianti (nel caso di entrambi i genitori) devono essere muniti di:

    • Documento d'identità
    • Certificato di assistenza al parto rilasciato all'ostetrica

    FIGLI NATURALI:

    Se il bambino è nato da genitori non sposati tra loro, la denuncia va effettuata congiuntamente da entrambi i genitori, o da quello dei due che intende riconoscere il bambino come proprio figlio naturale. Tramite il servizio "SIATEL" collegato al Ministero delle Finanze, l'Ufficiale d'Anagrafe, dopo l'iscrizione del bambino nel registro della popolazione residente, provvede all'attribuzione del codice fiscale del neonato.

     

    PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
    La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni allo scopo di stabilire attraverso l'esame della documentazione acquisita dall'ufficiale di stato civile o a lui prodotta, che esistono le condizioni per ammettere gli sposi al matrimonio e per consentire a chi sia a conoscenza dell'esistenza di impedimenti di renderli noti prima del matrimonio stesso. La pubblicazione consiste nell'affissione di un avviso di matrimonio, nei comuni di rispettiva residenza, contenente i dati degli sposi e l'indicazione del luogo di celebrazione; detta pubblicazione rimane esposta otto giorni consecutivi. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato delle eseguite pubblicazioni.

    La richiesta di pubblicazione è fatta dagli sposi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza di uno dei due nubendi. I richiedenti non dovranno produrre alcun documento, ma dichiarare i propri dati anagrafici, e quanto richiesto dalla vigente normativa. Sarà poi compito dell'Ufficiale dello Stato Civile verificare l'esattezza delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio, e quindi senza oneri per le parti, tutti i documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Quindi si procederà a sottoscrivere il processo verbale dell'atto di pubblicazione. Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile, con separato atto, provvederà all'affissione per otto giorni consecutivi delle pubblicazioni nell'apposita bacheca. Per i matrimoni che verranno celebrati con il rito religioso gli sposi dovranno esibire la richiesta di pubblicazioni di matrimonio del parroco.

    CASI PARTICOLARI

    • I minori di età non possono contrarre matrimonio. Chi abbia già compiuto i 16 anni deve fare istanza al Tribunale dei Minori di Firenze il quale decide sull'ammissione al matrimonio
    • Gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia, presenteranno: il Nulla-Osta attestante la inesistenza di impedimenti al matrimonio. Detto documento può essere rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia, e quindi dovrà essere legalizzato dalla Prefettura (ad esclusione dei seguenti paesi convenzionati: Francia/Germania/Paesi Bassi/Svizzera/Cipro/Gran Bretagna/Austria), oppure dall'Autorità competente del proprio paese ed in questo caso il documento va legalizzato dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero. Il nulla-osta deve indicare: Nome e Cognome, Data e Luogo di Nascita, Paternità e Maternità, Cittadinanza, residenza e Stato Libero, la copia dell'atto di nascita, tradotta e legalizzata dal Consolato italiano all'estero o da quello Straniero in Italia, quando il nulla-osta non contenga i dati relativi alla nascita; passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione).

    COSTI PER LA PUBBLICAZIONE

    • 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Montopoli V.A.
    • 2 marche da bollo da Euro 16,00 se residenti in comuni diversi
  • Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà Open or Close

    Con l'entrata in vigore della LEGGE n. 120/2020 anche i soggetti privati devono accettare l'autocertificazione contenente tutti i dati del cittadino già in possesso della Pubblica Amministrazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi, con l'entrata in vigore della LEGGE 183/2011.

    Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 15 della legge 183/2011, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione.

    La dichiarazione sostitutiva di certificazione è una dichiarazione che sostituisce il certificato, ed è obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i Gestori di Pubblici Servizi, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e nei rapporti con i privati. Invece la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è una dichiarazione che riguarda stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

    La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

     

    Moduli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (Autocertificazione)


    Moduli di dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà

  • Autentica di firme, copie e foto Open or Close

    Autenticazione di Firma
    L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelleria del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. L'istanza può essere presentata o anche spedita tramite posta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata. L'autenticazione della firma non può essere effettuata dal funzionario incaricato dal Sindaco, in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.)

    Autenticazione di Copia
    Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la copia autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione della conformità all'originale (che viene esibito per il confronto e la verifica) apposta in calce alla copia dal funzionario addetto al ricevimento (o, in alternativa, dal funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o dal cancelliere del tribunale). Il cittadino, per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazione a concorsi, potrà evitare di autenticare tutte le copie: sarà sufficiente che il medesimo dichiari che la copia è conforme all'originale; lo stesso discorso vale per le copie delle pubblicazioni per le quali si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticata, in quanto collegata ad un'istanza. Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione, l'autenticazione va richiesta all'ufficio che ha in deposito l'atto. Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, le fotocopie di certificazioni mediche.

    Autenticazione di Fotografia
    Per ottenere un documento o un'autorizzazione da un ufficio della Pubblica Amministrazione (es.: passaporto, patente automobilistica o nautica, patente di operatore di conduttore di caldaie a vapore, porto d'arma, licenza di caccia o pesca, ecc.) l'interessato si presenta dal funzionario preposto al rilascio, con una foto e un documento d'identificazione valido. Chi non può presentarsi a quell'ufficio, può rivolgersi anche allo sportello dell'Anagrafe e ottenere immediatamente l'autenticazione della fotografia. Non possono essere effettuate autenticazioni di fotografia per partecipare a concorsi pubblici, per iscrizioni a corsi, scuole di ogni ordine e grado, Università, gite scolastiche, società sportive, ecc.

  • Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Open or Close

    Carta d'identità elettronica

    Nuova CIE Fronte Retro

    La CIE è un documento personale di identita' con dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione.

    E' dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l'autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all'acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

    La CIE verrà spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente. Non verrà stampata e consegnata direttamente.

    Solo per motivi di urgenza improrogabile (salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a gara/concorso/selezione...) da dimostrare con documentazione probatoria (es. prenotazione viaggio, appuntamento visita medica, calendario prova di concorso, ecc.) è possibile richiedere il rilascio in deroga della vecchia carta d'identità cartacea.

     

    Chi può richiedere la CIE

    I cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Montopoli in Val d'Arno. Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità e a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta. Inoltre viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità.

    Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.

    Modulo di autorizzazione per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minorenne, per genitore non possibilitato a presentarsi in Comune.

     

    Validità per l'espatrio

    La CIE vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura. E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.

    Per i minori, la CIE può essere rilasciata valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore.

    Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse.

     

    Durata e rinnovo

    La CIE ha validità:

    - 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

    - 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

    - Per i maggiorenni massimo 10 anni, ossia 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita (ai sensi del Regolamento UE 2019/1157)

    Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

     

    Documentazione da portare in Anagrafe

    • Una fotografia (le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti d'identità devono rispettare le indicazioni del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005)

    • Tessere sanitaria / codice fiscale

    • Carta di identità scaduta o in scadenza;

    • In caso di furto o smarrimento della precedente Carta d'Identità, denuncia resa presso le Autorità competenti, in originale.

    • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini stranieri;

    • Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.

     

    Costo

    Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00.

    Il pagamento deve essere effettuato in contanti direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

     

    Tempi di consegna

    Consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo indicato dal richiedente.

    La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.

    Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico). Si precisa che questo modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.

     

     

    Altre informazioni

     

    Donazione organi e tessuti

    La CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

    Al momento della richiesta della CIE ogni cittadino maggiorenne può quindi approfittare per dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito. Tale dichiarazione verrà acquisita dal Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.).

    Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

     

    Smarrimento o sottrazione della carta

    E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.

     

    Furto o smarrimento all'estero

    E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe.

     

    Distruzione o deterioramento

    Il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento.

     

    Ulteriori informazioni sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it

  • Testamento biologico. Registro delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) Open or Close

    Le DAT sono le disposizioni che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Con l'entrata in vigore della legge 219/2017 ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le sue DAT.

     

    Informazioni

    • Il servizio è gratuito ed è destinato solo ai residenti del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

    • Le Dat possono essere redatte da maggiorenni in grado di intendere e di volere o, in caso di minore età o incapacità, da genitori, tutore o amministratore di sostegno.

    • Le Dat si redigono per atto pubblico, per scrittura privata autenticata oppure semplice e possono essere modificate o annullate in ogni momento.

    • Le Dat devono essere consegnate personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile e non in busta chiusa.

    • L’ufficio ricevente non può entrare nel merito delle dichiarazioni rese, né fornire altre informazioni.

    • Possono essere consegnati anche supporti informatici, ad es. chiavette, Cd o DVD.

    • Nei casi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) è competente il Consolato.

     

    Modalità operative

    • Il disponente dovrà consegnare personalmente l'originale della DAT, redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne recandosi presso l’ufficio di stato civile negli orari di apertura al pubblico.

    • Nella DAT il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne; in tal caso nelle DAT, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d’identità, al disponente perché questi lo depositi presso l’ufficio di stato civile del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

    • Le DAT consegnate presso il Comune verranno trasmesse ed inserite nella Banca dati nazionale delle Dat.

     

    La Banca dati nazionale delle Dat

    • La Legge di Bilancio del 2018 ha previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute della Banca dati nazionale delle Dat, regolamentata dal D.M. 10 dicembre 2019 n. 168

    La banca dati Dat ha la funzione di:

    • raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento

    • garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca

    • assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.

     

    La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

     

    Modalità di consultazione delle Dat registrate nella banca dati nazionale

    Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CIE, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

    Accesso banca dati DAT

     

    L’accesso al Registro

    • Al Registro delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. Al di fuori di questi si applica la disciplina sull’accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. E DPR: 184/2006) e l’accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

    Legge n. 219-2017 Testamento Biologico. Testo in Gazzeta Ufficiale

  • Richiesta attribuzione numerazione civica Open or Close
    E' possibile richiede l'attribuzione della numerazione civica compilando il seguente modulo.
  • Cambio di residenza *** Open or Close

    L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).

    E' possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

    • cambio di abitazione all'interno del Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero

    • emigrazione all'estero

    Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.

    Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci. (art. 75 e 76 del DPR 445/2000)

     

    Documentazione da presentare

    • dichiarazione di residenza, sottoscritta dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza

    • documento d'identità di tutti i sottoscrittori

    • patente di guida italiana se posseduta

    • ulteriori documenti in casi particolari

    Casi particolari: 

    Cittadini non italiani

    • In caso di cittadini stranieri (extracomunitari), è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato A: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In caso di cittadini comunitari, per la prima iscrizione è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In generale, il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

     

    Minori
    Se il cambio di residenza riguarda un minore presso uno dei due genitori, il genitore assente può esprimere l'assenso al trasferimento presentandosi di persona allo sportello oppure inviado il modulo "Residenza minori: assenso altro genitore", presente nella sezione "Modulistica". In entrambi i casi è necessario allegare copia di un documento di identità valido.


    Richiesta di residenza all'estero

    Per i cittadini non italiani: con l'invio del modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero" il richiedente sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
    Per i cittadini italiani: nel caso il richiedente intenda trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno, il cittadino italiano può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero". In tal caso, il cittadino è obbligato a recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Si consiglia di leggere le istruzioni nell'ultima pagina del modulo.

     

    Come fare la richiesta

    Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

    • per email all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it o tramite PEC a info@pec.comune.montopoli.pi.it, presentando la modulistica firmata e scansionata con allegati i documenti di identità (gli allegati devono essere inviati in PDF e possono essere firmati anche digitalmente).

    • consegnando i moduli al protocollo, unitamente alle fotocopie dei documenti previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI

    • per posta a mezzo raccomandata: Comune di Montopoli in val d'Arno - Servizi Demografici, Via Guicciardini, 61 – 56020 Montopoli V.A. (PI)

    • presentandosi di persona allo sportello anagrafico, esclusivamente previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI

    Le variazioni anagrafiche si possono effettuare direttamente sul portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) accedendo con la propria identità digitale al sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it


     

    Costi/Tariffe

    Le pratiche di residenza non hanno costi e non sono necessarie marche da bollo

     

    Tempi

    Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione verrà effettuata la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.

    Al momento della gestione della pratica, l'ufficio invierà  le comunicazione di avvio procedimento all'interessato e ai controinteressati. La variazione di residenza verrà trasmessa telematicamente alla competente Motorizzazione Civile. Si informa che la Motorizzazione Civile non invierà alcun tagliando all'interessato a seguito di variazione di residenza. Una attestazione contenente le informazioni su tutte le variazioni avvenute potrà essere scaricata collegandosi al Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it. Per segnalare errori e chiedere informazioni sullo stato della pratica è necessario contattare il numero verde della Motorizzazione 800 232323.

    Gli accertamenti verranno svolti a seguito della dichiarazione resa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione s'intende confermata.

    Nel caso in cui l'accertamento della dimora abituale dia esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

    In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alla competente autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

    Modulistica

     

    Pratiche correlate

    Chi cambia residenza deve presentare anche denuncia ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

     

    Normativa

    DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015

    Decreto Legge 47/2014 art. 5

    Legge n. 35/2012 art. 5

    Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno

  • Rilascio certificati anagrafici *** Open or Close

    L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relative a situazioni anagrafiche pregresse.

    L'Ufficio può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:

    • certificati di residenza

    • certificati di stato di famiglia

    • attestazioni o certificazioni di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse

    I certificati anagrafici, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, devono essere sostituiti da autocertificazione.

    Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio i certificati anagrafici occorrente per i procedimenti di loro competenza e per motivi inerentile proprie finalità istituzionali. Quindi, in linea di massima, tali documenti potranno essere richiesti dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito giudiziale.

     

    Requisiti:

    Chiunque può chiedere certificazioni anagrafiche.

    Se il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico), il richiedente deve motivare il proprio interesse.

    Viene considerata motivata una domanda che comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche; 1) istanza scritta; 2) enunciazione dell'interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del finedella tutela; 4) situazione che l'ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.

     

    Come fare la richiesta:

    I certificati si richiedono all'Ufficio Anagrafe:

    • personalmente presentandosi allo sportello dell'Ufficio, previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link  https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI (è richiesta una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Sono previsti diritti di segreteria);

    • per posta ordinaria (allegando alla richiesta sottoscritta la copia di un documento di identità del richiedente, una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria);

    • per posta elettronica all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    • per PEC all'indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    Si raccomanda:

    • in caso di invio per posta o per e-mail, di firmare la richiesta inviata e di trasmettere copia del documento di identità leggibile

    • di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti

    I documenti richiesti a mezzo posta elettronica e PEC saranno restituiti al richiedente con lo stesso mezzo.

     

    I certificati anagrafici possono essere scaricati direttamente dal portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) accedendo con la propria identità digitale al sito: https://www.anagrafenazionale.interno.it

     

    I certificati generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico (QRCODE) in alto a destra sul certificato) che punta all'originale conservato sui server ANPR e hanno, per effetto delle varie normative (CAD + regole tecniche + circolare sul contrassegno elettronico), lo stesso valore dell'originale.

     

    Costi/Tariffe:

    I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all'imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l'uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell'allegato B del DPR 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.

    A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare sia l'uso dei certificati, sia la norma di legge che ne prevede l'esenzione. Nei casi in cui sono previsti (come sopra indicato), i diritti di segreteria sono quantificati in; € 0,26 per i certificati esenti bollo e € 0,52 per i certificati in bollo.

     

    Modulistica:

     

    Normativa:

    Allegato B del DPR 642/1972