Servizi demografici

Referenti

Bigazzi Carla tel. 0571449831
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Emanuela Rocchi tel. 0571449832
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David Bacci tel. 0571449845
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Fax: 0571 466327 


Per i possessori di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)

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Dove
Piano terra del palazzo comunale

Orario
Il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Il Martedì e il Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 17,30 

 

anpr persone

ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro

Intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – FSE.

Al fine di promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, per i comuni subentranti nel 2019, ha messo a disposizione dell’intervento progettuale una dotazione di risorse, intervento che è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione europea, PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1.

Al Comune di Montopoli in Val d'Arno, che ha correttamente inviato la richiesta, il Dipartimento della Funzione Pubblica, verificata la conformità alle prescrizioni dell’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 predisposto dal medesimo Dipartimento, ha provveduto ad erogare il contributo di € 3.400,00.

 

Logo UE FSE   Logo Agenzia Coesione     logo dipartimento fun pub    Logo PON

 

ANPR: certificati anagrafici (gratuiti per i cittadini) e cambi di residenza online

Logo anpr

A partire dal 15 novembre i cittadini potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello. 

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 

● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

 

Richiesta cambio di residenza online

Dal 27 aprile tutti i cittadini possono richiedere online:

  • il cambio di residenza o di dimora da un Comune all’altro in Italia

  • il cambio di abitazione nell’ambito di un qualsiasi Comune.

  • il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE

E' sufficiente avere SPID, l'identità digitale.

Per chi ne è sprovvisto è possibile ottenerlo gratuitamente in Comune presso l'URP, in pochi e semplici passaggi spiegati qui.

In alternativa allo SPID è possibile collegarsi al sito di ANPR anche con la CIE, Carta d'Identità Elettronica, sfruttando il PIN della stessa tramite l'applicazione CIEid, oppure ancora con la Tessera Sanitaria, CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Il LINK Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR per compilare ed inviare la richiesta di cambio di residenza.

 

E' necessario prendere l'appuntamento tramite il sito internet del Comune al seguente link:

https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI

N.B.: Durante il periodo estivo gli orari potrebbero variare. Se ne darà comunque comunicazione con apposito post consultabile dalla bacheca sulla home page del presente sito.

 

Per i procedimenti evidenziati con *** è possibile eseguire la procedura on-line.

  • Elettorale Open or Close

    Responsabile Ufficio
    Elena Petralli
    info@comune.montopoli.pi.it
    e.petralli@comune.montopoli.pi.it

    Collaboratore
    Federico Meli
    f.meli@comune.montopoli.pi.it

    Tel. Ufficio
    0571 449801
    0571 449836

    Casella PEC:
    info@pec.comune.montopoli.pi.it

    Dove
    Piano terra del palazzo comunale

    Orario
    Il Martedì ed il Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.


    COSA FA L'UFFICIO ELETTORALE?
    L'ufficio elettorale ha la funzione di gestire le liste degli elettori (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, etc..) italiani e comunitari aventi diritti al voto. L'ufficio inoltre si occupa dell'albo delle persone chiamate a far funzionare il seggio elettorale (presidenti e scrutatori) e della commissione elettorale comunale. In caso di elezioni l'ufficio svolge tutte le operazioni e gli adempimenti previsti, dalla stampa e notifica della tessera elettorale alla raccolta dei dati dei seggi elettorali, terminata la votazione.

    REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

  • Stato civile Open or Close

    Il servizio di Stato Civile ha la funzione di registrare in atti ufficiali aventi prova legale i fatti principali della vita delle persone: nascita, acquisto e perdita della cittadinanza, matrimonio, morte. L'ufficiale dello stato civile riceve dichiarazioni e documenti che vengono iscritti o trascritti e annotati nei registri e che documentano fatti o atti che danno origine allo status delle persone e ne determinano i mutamenti.

    Gli atti dello Stato Civile definiscono le diverse situazioni giuridiche, con la possibilità di farle valere in giudizio, oltre a svolgere una funzione di pubblicità in quanto, provvedimenti diversi devono essere annotati sugli atti per essere resi conoscibili ai terzi interessati.

    • Denuncia di Nascita
    • Pubblicazioni di Matrimonio
    • Celebrazione Matrimoni Civili
    • Separazione personale dei coniugi
    • Divorzio
    • Cittadinanza Italiana
    • Denuncia di Morte
    • Rilascio estratti, certificati, copie integrali

     

    DENUNCIA DI NASCITA
    La denuncia di nascita può essere resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, oppure dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. La dichiarazione può essere resa:

    • entro dieci giorni, presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel Comune di residenza dei genitori;
    • entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

    Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo degli stessi, la dichiarazione va presentata davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre.

    MODALITA'

    Il denunciante o i denuncianti (nel caso di entrambi i genitori) devono essere muniti di:

    • Documento d'identità
    • Certificato di assistenza al parto rilasciato all'ostetrica

    FIGLI NATURALI:

    Se il bambino è nato da genitori non sposati tra loro, la denuncia va effettuata congiuntamente da entrambi i genitori, o da quello dei due che intende riconoscere il bambino come proprio figlio naturale. Tramite il servizio "SIATEL" colegato al Ministero delle Finanze, l'Ufficiale d'Anagrafe, dopo l'iscrizione del bambino nel registro della popolazione residente, provvede all'attribuzione del codice fiscale del neonato.

     

    PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
    La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni allo scopo di stabilire attraverso l'esame della documentazione acquisita dall'ufficiale di stato civile o a lui prodotta, che esistono le condizioni per ammettere gli sposi al matrimonio e per consentire a chi sia a conoscenza dell'esistenza di impedimenti di renderli noti prima del matrimonio stesso. La pubblicazione consiste nell'affissione di un avviso di matrimonio, nei comuni di rispettiva residenza, contenente i dati degli sposi e l'indicazione del luogo di celebrazione; detta pubblicazione rimane esposta otto giorni consecutivi. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà il certificato delle eseguite pubblicazioni.

    La richiesta di pubblicazione è fatta dagli sposi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza di uno dei due nubendi. I richiedenti non dovranno produrre alcun documento, ma dichiarare i propri dati anagrafici, e quanto richiesto dalla vigente normativa. Sarà poi compito dell'Ufficiale dello Stato Civile verificare l'esattezza delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio, e quindi senza oneri per le parti, tutti i documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio. Quindi si procederà a sottoscrivere il processo verbale dell'atto di pubblicazione. Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile, con separato atto, provvederà all'affissione per otto giorni consecutivi delle pubblicazioni nell'apposita bacheca. Per i matrimoni che verranno celebrati con il rito religioso gli sposi dovranno esibire la richiesta di pubblicazioni di matrimonio del parroco.

    CASI PARTICOLARI

    • I minori di età non possono contrarre matrimonio. Chi abbia già compiuto i 16 anni deve fare istanza al Tribunale dei Minori di Firenze il quale decide sull'ammissione al matrimonio
    • Gli stranieri che intendono contrarre matrimonio in Italia, presenteranno: il Nulla-Osta attestante la inesistenza di impedimenti al matrimonio. Detto documento può essere rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia, e quindi dovrà essere legalizzato dalla Prefettura (ad eslusione dei seguenti paesi convenzionati: Francia/Germania/Paesi Bassi/Svizzera/Cipro/Gran Bretagna/Austria), oppure dall'Autorità competente del proprio paese ed in questo caso il documento va legalizzato dal Consolato o Ambasciata italiana all'estero. Il nulla-osta deve indicare: Nome e Cognome, Data e Luogo di Nascita, Paternità e Maternità, Cittadinaza, residenza e Stato Libero, la copia dell'atto di nascita, tradotta e legalizzata dal Consolato italiano all'estero o da quello Straniero in Italia, quando il nulla-osta non contenga i dati relativi alla nascita; passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione).

    COSTI PER LA PUBBLICAZIONE

    • 1 marca da bollo da Euro 16,00 se gli sposi sono entrambi residenti nel Comune di Montopoli V.A.
    • 2 marche da bollo da Euro 16,00 se residenti in comuni diversi
  • Dichiarazioni sostitutive atti di notorietà Open or Close

    L'AUTOCERTIFICAZIONE

    Cos'è
    Per lo svolgimento di numerose pratiche i cittadini hanno la facoltà di produrre, in sostituzione dei certificati richiesti da una Pubblica Amministrazione o da un gestore di servizi pubblici, una autocertificazione, ovvero una propria dichiarazione attestante fatti o situazioni personali. La Pubblica Amministrazione ed i gestori dei servizi pubblici non possono più richiedere alcun certificato ai cittadini.


    Come si fa
    L'autocertificazione può essere fatta presso la propria abitazione o nell'ufficio in cui il soggetto si trova, senza doversi recare in Comune per richiedere il normale certificato. Sarà sufficiente dichiarare in modo chiaro e semplice i fatti e sottoscrivere.
    Attenzione: la firma non dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale.
    Allo scopo di rispondere alla quasi totalità dei casi, ciccando qui, è possibile scaricare moduli già predisposti: basta stamparli, completarli e consegnarli all'ufficio competente.


    Come si presenta
    L'autocertificazione può essere presentata direttamente e personalmente all'Ufficio che richiede il certificato, oppure essere trasmessa per posta, via fax, tramite terze persone o posta elettronica.
    L'autocertificazione può essere presentata presso tutti gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni (Comune, Prefettura, Questura, INPS, Motorizzazione, Provincia, Regione, Ecc.) e tutti i gestori di pubblici servizi (Enel, Telecom, Aci, Azienda Gas, Acqua, Trasporti, ecc.).
    L'autocertificazione può essere presentata agli Uffici o Aziende private (Banche, Agenzie di Viaggi, Agenzie per il recupero crediti, ecc) che vi consentano.

    Attenzione: quando il certificato è richiesto da un'Azienda privata e quest'ultima lo trasmette ad un Ente pubblico, è possibile avvalersi dell'autocertificazione.


    Cosa si può autocertificare
    I certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sono:

    1. data e luogo di nascita
    2. residenza
    3. cittadinanza
    4. godimento dei diritti civili e politici
    5. stato di celibe/nubile, coniugato o vedovo
    6. esistenza in vita
    7. nascita del figlio
    8. decesso del coniuge, ascendente o discendente
    9. tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, compreso il foglio matricolare
    10. iscrizione in Albi, Registri o Elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
    11. composizione della famiglia anagrafica
    12. titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
    13. situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimenti di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
    14. possesso e numero del codice fiscale e della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente all'interessato
    15. stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente
    16. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili
    17. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
    18. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali a carico
    19. qualità di vivenza a carico
    20. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
    21. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non avere presentato domanda di concordato
    22. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile

    Nota: quando non è possibile avvalersi dell'autocertificazione si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

    E' il documento in cui si dichiarano stati, fatti, qualità personali non compresi tra quelli soggetti ad autocertificazione. Ad esempio è possibile dichiarare di essere proprietario o erede senza dover esibire il titolo o la copia autentica.

    Attenzione: con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non si possono dichiarare situazioni inerenti fatti che debbano ancora accadere, assunzione di impegni, rinunce, accettazione di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti privati.

    Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate a pubbliche amministrazioni o a gestori di servizi pubblici NON devono essere autenticate; sarà sufficiente allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento. L'autentica della firma rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati e per le domande di riscossione di benefici economici. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità del dichiarante.
    Dichiarare il falso è un grave reato e comporta la revoca dei provvedimenti o benefici ottenuti attraverso la presentazione dell'autocertificazione.

     

    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA PRESENTARE DA PARTE DEGLI EREDI DEL DEFUNTO

    Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà vengono resi dall’interessato fatti, stati e qualità personali, diversi da quelli per i quali è prevista l'autocertificazione, di cui ne è a conoscenza. Gli ufficiali d’anagrafe che ricevono la suddetta dichiarazione, personale e sotto la diretta e completa responsabilità dell’interessato che la effettua, provvedono poi all’eventuale autenticazione della dichiarazione secondo le modalità previste per legge. Al fine di agevolare gli interessati a compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare agli istituti di credito (banche, Poste, assicurazioni, ecc.) in caso di decesso di un proprio parente, si propone il modello suddetto. La dichiarazione va infine firmata dinanzi a ufficiale d’anagrafe di qualsiasi Comune (anche se non quello di effettiva residenza), muniti di documento di identità, che provvederà ad autenticarla (è necessaria marca da bollo da 16,00 euro).

     NB: Si consiglia di verificare il contenuto della dichiarazione con l’istituto o ente a cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va resa!

     

  • Autentica di firme, copie e foto Open or Close

    Autenticazione di Firma
    L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal sindaco, notaio, cancelleria del tribunale e segretario comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del firmatario a mezzo valido documento di riconoscimento. La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto. L'istanza può essere presentata o anche spedita tramite posta, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore non autenticata. L'autenticazione della firma non può essere effettuata dal funzionario incaricato dal Sindaco, in atti rivolti ad organi del potere giurisdizionale (ad esempio: ricorsi e procedimenti civili, penali, amministrativi, querele, ecc.)

    Autenticazione di Copia
    Il cittadino può consegnare agli uffici della Pubblica Amministrazione, al posto dell'originale di un atto o documento, la copia autenticata. L'autenticazione consiste nell'attestazione della conformità all'originale (che viene esibito per il confronto e la verifica) apposta in calce alla copia dal funzionario addetto al ricevimento (o, in alternativa, dal funzionario incaricato dal sindaco o da un notaio o dal cancelliere del tribunale). Il cittadino, per la presentazione di documenti o attestati in occasione di partecipazione a concorsi, potrà evitare di autenticare tutte le copie: sarà sufficiente che il medesimo dichiari che la copia è conforme all'originale; lo stesso discorso vale per le copie delle pubblicazioni per le quali si ricorrerà ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non autenticata, in quanto collegata ad un'istanza. Qualora l'originale sia depositato presso un ufficio della Pubblica Amministrazione, l'autenticazione va richiesta all'ufficio che ha in deposito l'atto. Non sono autenticabili: le foto, gli atti e copie di documento già resi conformi all'originale, le fotocopie di atti non originali, le fotocopie di assegni, le fotocopie di certificazioni mediche.

    Autenticazione di Fotografia
    Per ottenere un documento o un'autorizzazione da un ufficio della Pubblica Amministrazione (es.: passaporto, patente automobilistica o nautica, patente di operatore di conduttore di caldaie a vapore, porto d'arma, licenza di caccia o pesca, ecc.) l'interessato si presenta dal funzionario preposto al rilascio, con una foto e un documento d'identificazione valido. Chi non può presentarsi a quell'ufficio, può rivolgersi anche allo sportello dell'Anagrafe e ottenere immediatamente l'autenticazione della fotografia. Non possono essere effettuate autenticazioni di fotografia per partecipare a concorsi pubblici, per iscrizioni a corsi, scuole di ogni ordine e grado, Università, gite scolastiche, società sportive, ecc.

  • Passaporto elettronico Open or Close

    Che cos'è

    È un documento che consente l’ingresso in tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti dalla Repubblica italiana. Il passaporto ha validità 10 anni e non occorre più pagare la tassa annuale.

    Dal 20 maggio 2010 il passaporto elettronico è stato sostituito dal nuovo libretto a 48 pagine a modello unificato. Tutti gli Uffici emittenti in Italia e all'estero rilasceranno il passaporto di ultima generazione, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto. I passaporti in corso di validità restano utilizzabili fino alla loro data di scadenza.

    Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all'interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE.

     

    Requisiti

    A chi è rivolto

    Viene concesso a tutti i cittadini italiani, senza distinzioni di età.

    Passaporto per i minori

    Dal 25 novembre 2009 per l'espatrio in tutti i paesi, viene rilasciato il passaporto individuale anche ai minori dalla nascita a 18 anni.

    Con la nuova normativa che recepisce le disposizioni comunitarie, non viene più effettuata l'iscrizione sul passaporto del genitore, tutore o persona delegata ad accompagnarli. Dal 26.06.2012 i passaporti con l'iscrizione non sono più validi. Il passaporto rimane tuttavia valido per il titolare, fino alla scadenza.

    Il genitore (coniugato/convivente così come separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve avere l'assenso dell'altro genitore, In mancanza dell'assenso dell'altro genitore viene richiesto il nulla osta del Giudice tutelare.

    Al fine di poter aggiornare la fotografia: la scadenza del documento varia sulla base dell'età: da 0 a 3 anni il passaporto ha validità tre anni, da 3 a 18 anni ha validità cinque anni.

    Come si ottiene

    Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

    Per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto si deve presentare la documentazione necessaria alla Questura di Pisa o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera.

    E' possibile prenotare un appuntamento on line sul sito http://www.passaportonline.poliziadistato.it

    Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della richiesta.

    I moduli di richiesta sono disponibili presso gli uffici e sul sito della Polizia di Stato.

    Rilascio/rinnovo

    • la ricevuta di pagamento di € 42,50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – la causale è: “importo per rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.

    • Un documento di riconoscimento valido

    • 2 foto tessera 4x4 identiche, recenti e con sfondo bianco

    • 1 contrassegno telematico di € 73,50 per passaporto (presso rivendite valori bollati e tabaccai)

    • il passaporto scaduto (solo per coloro che ne sono in possesso)

    Altre informazioni utili

    Dove andare

    Questura Pisa Ufficio Passaporti

    Via Mario Lalli, 3

    56127 PISA

    Telefono 050583602

    Email: uffpassaporti.quest.pi@pecps.poliziadistato.it

    Orario Ufficio:

    Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

    Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

    Commissariato di Pontedera

    Piazza Trieste, n. 15-17

    56025 PONTEDERA

    Telefono 058721001

  • Passaggio di proprietà delle auto Open or Close

    L'art. 7 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (Decreto Bersani) convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248, ha introdotto una nuova modalità di autenticazione degli atti in materia di passaggio di proprietà dei veicoli che consente al cittadino di effettuare l'autenticazione della firma anche presso gli uffici comunali anzichè presso uno studio notarile. Il costo dell'autenticazione è pari ad Euro 0,52 corrispondente al diritto di segreteria. Per ottenere l'autentica, l'interessato deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con il certificato di proprietà, un documento di riconoscimento in corso di validità e un contrassegno telematico da Euro 16,00. Si precisa che è esclusivo compito dei Funzionari Comunali provvedere all'autentica della sottoscrizione apposta in calce ad un atto già compilato e non rientra fra i loro compiti il controllo o la compilazione di tale documento, nè possono offrire consulenza in merito.

  • Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Open or Close

    Carta d'identità elettronica

    A partire dal 6 novembre 2017, il Comune di Montopoli in Val d'Arno rilascerà la carta d'identità elettronica (CIE) in sostituzione di quella cartacea.

    Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.

    Nuova CIE Fronte Retro

    La CIE è un documento personale di identita' con dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione.

    E' dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l'autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all'acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

    La CIE verrà spedito entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente. Non verrà stampata e consegnata direttamente.

    Solo per motivi di urgenza improrogabile (salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a gara/concorso/selezione...) da dimostrare con documentazione probatoria (es. prenotazione viaggio, appuntamento visita medica, calendario prova di concorso, ecc.) è possibile richiedere il rilascio in deroga della vecchia carta d'identità cartacea.

     

     

    Chi può richiedere la CIE

    I cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Montopoli in Val d'Arno. Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità e a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta. Inoltre viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità.

    Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da entrambi i genitori o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.

    Modulo di autorizzazione per il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio del figlio minorenne, per genitore non possibilitato a presentarsi in Comune.

     

    Validità per l'espatrio

    La CIE vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura. E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.

    Per i minori, la CIE può essere rilasciata valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore.

    Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse.

     

    Durata e rinnovo

    La CIE ha validità:

    - 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni

    - 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

    - 10 anni per i maggiorenni

    Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

     

    Documentazione da portare in Anagrafe

    • Una fotografia (le caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti d'identità devono rispettare le indicazioni del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005)

    • Tessere sanitaria / codice fiscale

    • Carta di identità scaduta o in scadenza;

    • In caso di furto o smarrimento della precedente Carta d'Identità, denuncia resa presso le Autorità competenti, in originale.

    • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini stranieri;

    • Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.

     

    Costo

    Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00.

    Il pagamento deve essere effettuato in contanti direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

     

    Tempi di consegna

    Consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo indicato dal richiedente.

    La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.

    Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico). Si precisa che questo modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.

     

     

    Altre informazioni

     

    Donazione organi e tessuti

    La CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

    Al momento della richiesta della CIE ogni cittadino maggiorenne può quindi approfittare per dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito. Tale dichiarazione verrà acquisita dal Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.).

    Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

     

    Smarrimento o sottrazione della carta

    E' necessario fare la denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza ed esibirla in Anagrafe in originale presentandosi con un documento di riconoscimento valido.

     

     

    Furto o smarrimento all'estero

    E' valida la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e successivamente consegnata all'Anagrafe.

     

    Distruzione o deterioramento

    Il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta distruzione del documento.

     

    Ulteriori informazioni sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it

  • Testamento biologico. Registro delle DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) Open or Close

    Le DAT sono le disposizioni che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può esprimere in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte. Con l'entrata in vigore della legge 219/2017 ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può redigere le sue DAT.

     

    Informazioni

    • Il servizio è gratuito ed è destinato solo ai residenti del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

    • Il Registro è istituito presso l’ufficio stato civile.

    • Le Dat possono essere redatte da maggiorenni in grado di intendere e di volere o, in caso di minore età o incapacità, da genitori, tutore o amministratore di sostegno.

    • Le Dat si redigono per atto pubblico, per scrittura privata autenticata oppure semplice e possono essere modificate o annullate in ogni momento.

    • Le Dat devono essere consegnate personalmente dal disponente e non in busta chiusa.

    • L’ufficio ricevente non può entrare nel merito delle dichiarazioni rese, né fornire altre informazioni.

    • Possono essere consegnati anche supporti informatici, ad es. chiavette, Cd o DVD.

    • Nei casi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) è competente il Consolato.

     

    Modalità operative

    • Il disponente dovrà consegnare personalmente la DAT, redatta in forma scritta, con data certa e sottoscrizione del soggetto interessato maggiorenne recandosi presso l’ufficio di stato civile negli orari di apertura al pubblico.

    • Nella DAT il disponente ha la possibilità di nominare un fiduciario maggiorenne; in tal caso nelle DAT, la sottoscrizione della dichiarazione da parte dello stesso equivale ad accettazione della nomina. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d’identità, al disponente perché questi lo depositi presso l’ufficio di stato civile del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

     

    Il Registro delle DAT

    • Presso l’ufficio di stato civile è istituito il Registro delle DAT, nel quale vengono annotati e numerati i depositi delle DAT, con le generalità dei disponenti e dei fiduciari.

     

    L’accesso al Registro

    • Al Registro delle DAT potranno avere accesso: il disponente, il medico che lo abbia in cura e il fiduciario. Al di fuori di questi si applica la disciplina sull’accesso alla documentazione amministrativa (legge 241/90 e ss.mm.ii. E DPR: 184/2006) e l’accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

    Legge n. 219-2017 Testamento Biologico. Testo in Gazzeta Ufficiale

  • Richiesta attribuzione numerazione civica Open or Close
    E' possibile richiede l'attribuzione della numerazione civica compilando il seguente modulo.
  • Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del 2021 Open or Close

    Censimento popolazioneIl Comune di Montopoli in Val d'Arno è stato inserito tra i comuni oggetto della rilevazione da parte dell’Istat che fotograferà le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

    Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno, un campione di esse.

    Una famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie (areale o di lista) oppure non essere coinvolta dall’edizione in corso del censimento.

     

    FASI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

    La rilevazione Areale e la rilevazione da Lista sono due differenti indagini, condotte in parallelo e in modo sinergico per svolgere il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni.

    La rilevazione da Lista interessa alcune famiglie all’interno dei comuni selezionati per l’indagine. I dati sono acquisiti grazie alla compilazione di un questionario digitale, che può essere restituito attraverso canali differenti.

    La rilevazione Areale interessa tutte le persone e le abitazioni delle aree da censire. Le famiglie possono essere intervistate presso la propria abitazione da un rilevatore, che ha con sé un tablet su cui registra le risposte; oppure, sempre in presenza del rilevatore, compilare autonomamente il questionario sul tablet. In alternativa le famiglie possono recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione (CCR) per un’intervista faccia a faccia o per compilare autonomamente il questionario con il supporto di un operatore o rilevatore.

    Rispondere è obbligatorio, come previsto dal Programma Statistico Nazionale. Per legge, l’obbligo interessa i singoli componenti delle famiglie censite, che devono compilare e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario predisposto dall’Istat.

    Se i cittadini intervistati non rispondono alle domande per cui hanno l’obbligo di risposta, possono ricevere una sanzione, come previsto dalla legge.

    I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone identificabili.

     

    INDAGINE LISTA

    In cosa consiste la rilevazione da Lista?

    La rilevazione da Lista è un’indagine che interessa le famiglie, e i relativi componenti e alloggi, individuati all’interno di un elenco estratto dal Registro Base degli Individui dell’Istat. Le famiglie possono rispondere al questionario utilizzando diversi canali: via web, telefono, con un rilevatore e presso il CCR.

    Come possono rispondere le famiglie nella rilevazione da Lista?

    Le famiglie possono compilare il questionario:

    - via web, collegandosi al sito Istat in modo autonomo, oppure presso i Centri Comunali di Rilevazione, con l’aiuto di operatori comunali o dei rilevatori;

    - tramite intervista telefonica, effettuata dagli operatori comunali o dai rilevatori;

    - attraverso intervista faccia a faccia, effettuata da un rilevatore del Comune munito di tesserino di riconoscimento e di un tablet presso il domicilio della famiglia.

    Qualora il rilevatore non dovesse trovare la famiglia, lascerà nella cassetta postale l’avviso del passaggio/ ritorno (biglietto da visita) con la data della successiva visita, il proprio recapito telefonico/email (per concordare eventualmente un diverso appuntamento per il passaggio successivo) e/o un recapito del CCR/Comune.

    Quali sono le fasi della rilevazione da Lista?

    Le fasi della rilevazione da Lista sono due e si svolgono dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021.

    Nella prima fase, “Restituzione dei questionari via Internet”, che va dal 4 ottobre al 7 novembre, le famiglie possono compilare il questionario online sul sito dell’Istat. Per farlo, devono utilizzare le credenziali (username e password) contenute nella lettera informativa ricevuta dall’Istat. In alternativa le famiglie possono recarsi presso i Centri comunali di rilevazione (CCR) attivi per tutta la durata della rilevazione.

    Nella seconda fase, “Recupero delle mancate risposte”, che va dall’8 novembre fino al 23 dicembre 2021, le famiglie potranno continuare a compilare autonomamente il questionario online (fino al 13 dicembre) o presso il CCR (dopo il 13 dicembre solo tramite intervista di un operatore comunale). Inoltre, verranno attivati anche gli altri canali di restituzione per il recupero delle mancate risposte; le famiglie che non hanno risposto al questionario o che hanno risposto solo in parte, potranno essere contattate dagli operatori comunali per effettuare l’intervista telefonicamente oppure riceveranno la visita di un rilevatore del Comune di appartenenza dotato di tesserino di riconoscimento per procedere all’intervista faccia a faccia.

     

    INDAGINE AREALE

    In cosa consiste la rilevazione Areale?

    La rilevazione Areale è un’indagine in cui vengono rilevate tutte le famiglie presenti in alcune parti di territorio estratte dal Registro Statistico dei Luoghi.

    Come possono rispondere le famiglie nella rilevazione Areale?

    Le famiglie possono rispondere al questionario presso il proprio domicilio mediante intervista faccia a faccia con un rilevatore, munito di un tesserino di riconoscimento, eventualmente possono compilare autonomamente, utilizzando il tablet del rilevatore.

    In alternativa, la famiglia può recarsi presso il Comune per farsi intervistare da un operatore comunale o dal rilevatore o autocompilare il questionario su PC o tablet messo a disposizione dal Comune.

    L’autocompilazione, presso il domicilio o il Comune, avviene sempre in presenza di un rilevatore.

    Quali sono le fasi della rilevazione Areale?

    La rilevazione Areale si articola in due fasi distinte.

    Nella fase 1 il rilevatore effettua un primo passaggio per gli indirizzi campione, affiggendo le locandine e distribuendo le lettere informative nelle cassette postali dal 1 al 13 ottobre 2021.

    Nella fase 2 il rilevatore, riconoscibile attraverso cartellino identificativo e dotato di tablet, si reca presso le famiglie per intervistare tutte le persone abitualmente dimoranti. Durante il contatto il rilevatore prospetta alla famiglia le diverse modalità di compilazione del questionario, spiegando che la raccolta delle informazioni può avvenire compilando il questionario presso il proprio domicilio o presso il Comune (con intervista faccia a faccia o autocompilazione in presenza dell’operatore comunale o del rilevatore).

    La fase di rilevazione sul campo dura quasi un mese: dal 14 ottobre al 18 novembre 2021.

     

    Graduatoria della selezione per i rilevatori del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

    Avviso di selezione per rilevatori per censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Scadenza martedì 5 Luglio 2021

  • Cambio di residenza *** Open or Close

    L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese. Tali disposizioni sono entrate in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).

    E' possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

    • cambio di abitazione all'interno del Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune

    • iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero

    • emigrazione all'estero

    Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irricevibilità della stessa, copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. Ai fini del cambio di residenza è fondamentale indicare il numero dell'interno dell'appartamento.

    Parallelamente alla semplificazione del procedimento di iscrizione anagrafica, sono state inasprite le sanzioni amministrative e penali nei casi di dichiarazioni false o mendaci. (art. 75 e 76 del DPR 445/2000)

     

    Documentazione da presentare

    • dichiarazione di residenza, sottoscritta dal richiedente e da tutte le persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza

    • documento d'identità di tutti i sottoscrittori

    • patente di guida italiana se posseduta

    • ulteriori documenti in casi particolari

    Casi particolari: 

    Cittadini non italiani

    • In caso di cittadini stranieri (extracomunitari), è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato A: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In caso di cittadini comunitari, per la prima iscrizione è richiesta l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, presente nella sezione "Modulistica".

    • In generale, il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

     

    Minori
    Se il cambio di residenza riguarda un minore presso uno dei due genitori, il genitore assente può esprimere l'assenso al trasferimento presentandosi di persona allo sportello oppure inviado il modulo "Residenza minori: assenso altro genitore", presente nella sezione "Modulistica". In entrambi i casi è necessario allegare copia di un documento di identità valido.


    Richiesta di residenza all'estero

    Per i cittadini non italiani: con l'invio del modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero" il richiedente sarà cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero.
    Per i cittadini italiani: nel caso il richiedente intenda trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore ad un anno, il cittadino italiano può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo "Dichiarazione trasferimento all'estero". In tal caso, il cittadino è obbligato a recarsi entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Si consiglia di leggere le istruzioni nell'ultima pagina del modulo.

     

    Come fare la richiesta

    Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs n. 82/2005, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

    • metodo più rapido: per email all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it o tramite PEC a info@pec.comune.montopoli.pi.it, presentando la modulistica firmata e scansionata con allegati i documenti di identità (gli allegati devono essere inviati in PDF e possono essere firmati anche digitalmente).

    • in alternativa è possibile consegnare i moduli al protocollo, unitamente alle fotocopie dei documenti previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://www.comune-montopoliva.it/appuntamenti/index.php

    • per posta a mezzo raccomandata: Comune di Montopoli in val d'Arno - Servizi Demografici, Via Guicciardini, 61 – 56020 Montopoli V.A. (PI)

    • presentandosi di persona allo sportello anagrafico, esclusivamente previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link https://www.comune-montopoliva.it/appuntamenti/index.php

     

    Costi/Tariffe

    Le pratiche di residenza non hanno costi e non sono necessarie marche da bollo

     

    Tempi

    Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione verrà effettuata la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione.

    Al momento della gestione della pratica, l'ufficio invierà  le comunicazione di avvio procedimento all'interessato e ai controinteressati. La variazione di residenza verrà trasmessa telematicamente alla competente Motorizzazione Civile. Si informa che la Motorizzazione Civile non invierà alcun tagliando all'interessato a seguito di variazione di residenza. Una attestazione contenente le informazioni su tutte le variazioni avvenute potrà essere scaricata collegandosi al Portale dell'automobilista www.ilportaledellautomobilista.it. Per segnalare errori e chiedere informazioni sullo stato della pratica è necessario contattare il numero verde della Motorizzazione 800 232323.

    Gli accertamenti verranno svolti a seguito della dichiarazione resa per verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione s'intende confermata.

    Nel caso in cui l'accertamento della dimora abituale dia esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe provvederà alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

    In caso di accertamento negativo l'interessato decadrà immediatamente dai benefici acquisiti, sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e denunciato alla competente autorità per le responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni false o dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

    Modulistica

     

    Pratiche correlate

    Chi cambia residenza deve presentare anche denuncia ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

     

    Normativa

    DPR 223/1989 vigente al 18/08/2015

    Decreto Legge 47/2014 art. 5

    Legge n. 35/2012 art. 5

    Circolare n. 9 del 27 aprile 2012 del Ministero dell'Interno

  • Rilascio certificati anagrafici *** Open or Close

    L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati contenenti dati desumibili dagli atti anagrafici o relative a situazioni anagrafiche pregresse.

    L'Ufficio può fornire informazioni anagrafiche esclusivamente mediante il rilascio di certificati, ossia:

    • certificati di residenza

    • certificati di stato di famiglia

    • attestazioni o certificazioni di ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici (esclusi professione, arte o mestiere, condizione non professionale, titolo di studio) qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse

    I certificati anagrafici, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli esercenti di pubblici servizi ed i privati che vi consentono, devono essere sostituiti da autocertificazione.

    Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio i certificati anagrafici occorrente per i procedimenti di loro competenza e per motivi inerentile proprie finalità istituzionali. Quindi, in linea di massima, tali documenti potranno essere richiesti dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito giudiziale.

     

    Requisiti:

    Chiunque può chiedere certificazioni anagrafiche.

    Se il certificato riguarda situazioni anagrafiche pregresse (cosiddetto certificato storico), il richiedente deve motivare il proprio interesse.

    Viene considerata motivata una domanda che comprova un interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Quindi la domanda deve avere contemporaneamente tutte queste caratteristiche; 1) istanza scritta; 2) enunciazione dell'interesse, che deve essere personale e concreto; 3) indicazione del finedella tutela; 4) situazione che l'ordinamento giuridico ritenga meritevole di tutela, in sede giudiziale.

     

    Come fare la richiesta:

    I certificati si richiedono all'Ufficio Anagrafe:

    • personalmente presentandosi allo sportello dell'Ufficio, previo appuntamento da prendersi sul sito del Comune al seguente link  https://codaweb.teom.it/COMUNE%20DI%20MONTOPOLI (è richiesta una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Sono previsti diritti di segreteria);

    • per posta ordinaria (allegando alla richiesta sottoscritta la copia di un documento di identità del richiedente, una marca da bollo da € 16,00 salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta. Non sono previsti diritti di segreteria;

    • per posta elettronica all'indirizzo info@comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    • per PEC all'indirizzo info@pec.comune.montopoli.pi.it (allegando alla richiesta sottoscritta copia di un documento di identità del richiedente, la dimostrazione di aver assolto l'imposta di bollo da € 16,00, compilando il modello sottostante, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione. Non sono previsti diritti di segreteria);

    Si raccomanda:

    • in caso di invio per posta o per e-mail, di firmare la richiesta inviata e di trasmettere copia del documento di identità leggibile

    • di indicare un numero di telefono per eventuali richieste di chiarimenti

    I documenti richiesti a mezzo posta elettronica e PEC saranno restituiti al richiedente con lo stesso mezzo.

    I certificati generati ed emessi direttamente da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con relativo contrassegno elettronico (QRCODE) in alto a destra sul certificato) che punta all'originale conservato sui server ANPR e hanno, per effetto delle varie normative (CAD + regole tecniche + circolare sul contrassegno elettronico), lo stesso valore dell'originale.

     

    Costi/Tariffe:

    I certificati anagrafici sono normalmente soggetti all'imposta di bollo. Ne sono esenti solo quando l'uso cui sono destinati è compreso fra quelli elencati nell'allegato B del DPR 642/1972 oppure è previsto come esente da altra disposizione di legge.

    A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, il richiedente deve indicare sia l'uso dei certificati, sia la norma di legge che ne prevede l'esenzione. Nei casi in cui sono previsti (come sopra indicato), i diritti di segreteria sono quantificati in; € 0,26 per i certificati esenti bollo e € 0,52 per i certificati in bollo.

     

    Modulistica:

     

    Normativa:

    Allegato B del DPR 642/1972