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Modifiche alle Norme di Salvaguardia

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L’ art. 37 della L.R. 51/2025 ha stabilito una deroga di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge L.R.51/2025, ad alcune delle limitazioni edilizie previste agli articoli 93, 94 e 96 della L.R.T. n. 65/2014

Data di Pubblicazione

17 novembre 2025

Tipologia

News

Descrizione estesa

Con Legge Regionale 20 agosto 2025, n. 51 “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014”, è stata adeguata la L.R. 65/2014 a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 dal D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024 e sono state introdotte alcune norme di semplificazione e deroga.

Nello specifico si segnala che l’art. 37 della L.R. 51/2025 sebbene non abbia apportato modifiche alla L.R. 65/2014, ha comunque stabilito una deroga di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge L.R.51/2025, ad alcune delle limitazioni edilizie previste agli articoli 93, 94 e 96 della stessa.

Art. 37. Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014 sono consentiti, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle presente legge, in deroga alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93, comma 2, 94, comma 2 ter, e 96, comma 2, della medesima legge regionale.

In sostanza, gli interventi di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014 sono consentiti, nonostante le norme di salvaguardia, per i titoli createsi fino alla data del 29 agosto 2026.

 

 

 

 

 

Ultima modifica: martedì, 18 novembre 2025

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