Descrizione estesa
Con Legge Regionale 20 agosto 2025, n. 51 “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014”, è stata adeguata la L.R. 65/2014 a seguito delle modifiche apportate al D.P.R. 380/2001 dal D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024 e sono state introdotte alcune norme di semplificazione e deroga.
Nello specifico si segnala che l’art. 37 della L.R. 51/2025 sebbene non abbia apportato modifiche alla L.R. 65/2014, ha comunque stabilito una deroga di 12 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge L.R.51/2025, ad alcune delle limitazioni edilizie previste agli articoli 93, 94 e 96 della stessa.
Art. 37. Deroga alle restrizioni edilizie per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale aumento di volumetria complessiva di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014 sono consentiti, per dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore delle presente legge, in deroga alle restrizioni edilizie previste dagli articoli 93, comma 2, 94, comma 2 ter, e 96, comma 2, della medesima legge regionale.
In sostanza, gli interventi di cui all’articolo 135 bis, comma 3, della l.r. 65/2014 sono consentiti, nonostante le norme di salvaguardia, per i titoli createsi fino alla data del 29 agosto 2026.