Si informa la cittadinanza che, in conformità con le disposizioni della Regione Toscana sulla prevenzione degli incendi boschivi, è istituito il periodo a rischio incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre, salvo diverse disposizioni). In questo periodo è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di sfalci, potature e residui vegetali agricoli o forestali su tutto il territorio comunale.
Nel periodo non a rischio di incendi boschivi (dal 1° settembre al 30 giugno, salvo diverse disposizioni), la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
Per maggiori approfondimenti ed indicazioni, in riferimento alle norme regionali, consultare i seguenti link:
Inoltre è possibile ottenere informazioni e disposizioni dal Regolamento comunale di Polizia rurale, del quale si riporta di seguito una sintesi:
Si ricorda che è sempre vietato accendere fuochi a distanza minore di metri 100 dall’abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile dalle strade pubbliche e\o di suo pubblico.
Le operazioni di abbruciamento sono consentite quando non sia tecnicamente possibile ricorrere ad altri sistemi adottando le necessarie cautele al fine di evitare il propagarsi incontrollato del fuoco.
In particolare:
a) l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, alla presenza di almeno due persone, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento ed assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
b) l’abbruciamento non deve essere effettuato in presenza di vento;
c) nei periodi definiti a rischio incendio, ovvero dal 1° luglio – 31 agosto, salvo diverse disposizioni, l’abbruciamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’alba e terminato entro le dieci del mattino;
d) nel casi di abbruciamento di stoppi di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia di isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno ben lavorato o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l’area oggetto dell’abbruciamento.
Inoltre, si precisa che al di fuori del periodo definito a rischio come sopra indicato, possono essere emesse ordinanze che vietano tale attività in base a disposizioni da parte di enti superiori in tema di miglioramento della qualità dell'aria, oltre che per la prevenzione incendi.