Descrizione estesa
L'Ordinanza Sindacale n. 118 dispone brevemente quanto segue:
1) Il divieto assoluto di qualsiasi tipo di abbruciamento in ottemperanza alla normativa vigente durante il periodo inviduato a rischio incendi boschivi;
2) Anche al fine di prevenire rischi di incendio, tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, sono tenuti a provvedere entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30/9/2026, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti.
Per ulteriori informazioni di carattere documentale e normativo è possibile consultare la pagina della protezione Civile nella sezione Vivere il Comune/Aree tematiche